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I diritti di cancelleria recuperati dall'erario dopo la definizione dei procedimenti penali o di ogni altra procedura per cui si fa luogo alla prenotazione a debito sono versati direttamente dagli uffici del registro sul conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sul quale dovra' pure essere versato ogni altro diritto non diversamente previsto negli articoli precedenti. Gli uffici versanti conserveranno le ricevute di versamento per i necessari controlli.
Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002
