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Per i procedimenti davanti al giudice conciliatore, i diritti di cancelleria, i diritti, le indennita' di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, sono corrisposti nella misura stabilita nella tabellla D allegata alla presente legge, mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del comune sede dell'ufficio di conciliazione, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato al comune medesimo. Al momento del deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 314 del codice di procedura civile o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 312 del codice di procedura civile, la parte applica su un foglio di carta, contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio. Nel caso in cui le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali manchino o siano di importo inferiore a quello stabilito, il cancelliere, anche quando gli atti siano presentati in udienza, ne rifiuta l'alligazione al fascicolo. L'attore o il ricorrente o il convenuto costituito, se l'attore e' contumace, all'udienza di discussione o al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, consegna al cancelliere la carta bollata per la redazione della sentenza o del decreto ingiuntivo.
Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002
