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Il cancelliere redige ogni mese un doppio elenco, sottoscritto anche dal messo di conciliazione, riportante le notificazioni dei biglietti di cancelleria e degli altri atti compiuti su sua richiesta. Di tale elenco un esemplare deve essere custodito in cancelleria per gli eventuali controlli, l'altro deve essere trasmesso mensilmente al comune perche' provveda alla liquidazione delle somme spettanti al messo di conciliazione. Al messo di conciliazione, non dipendente comunale, e' dovuto il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento dei diritti e delle indennita' indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1› febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16. Le stesse somme spettano al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attivita' in modo accessorio e saltuario. Al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attivita' in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo e' dovuto solo il rimborso delle eventuali spese postali ed il pagamento dell'indennita' di trasferta.

Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;99~art9 · fonte su Normattiva