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Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 17

Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.

Abrogato dal 20 settembre 2025

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1971oggi
  1. 20 settembre 2025 — oggiabrogatoper un anno
  2. 23 dicembre 1971 — 20 settembre 2025testo originarioper 54 anni

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art17 · fonte su Normattiva

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  • Nuove norme per lo sviluppo della montagna
  • Titolo V – Norme finali
  • Artt. 17–19
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