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La concessione dei benefici previsti dall'articolo precedente esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 13 maggio 1915, n. 775 e nella legge 1 aprile 1915, n. 476 e nel testo unico approvato con regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;168~art10 · fonte su Normattiva