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Per le opere prevedute dall'articolo 9 gli Ordinari diocesani possono essere autorizzati ad unificare due o piu' edifici, a scindere un edificio in due o piu' ed a cambiare l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, restando a loro carico le spese di trasformazione e di eventuale acquisto di nuove aree.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985
