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L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e' sottoposta alla vigilanza degli Uffici del genio civile. In ogni progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato. La liquidazione di dette spese, per la quota afferente la progettazione, da computarsi nella misura del 2% dell'importo dei lavori di costituzione al rustico, puo' essere effettuata in unica soluzione con il primo dei certificati di avanzamento dei lavori. Il collaudo delle opere e' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Le spese di collaudo, limitatamente ai lavori eseguiti a carico dello Stato, gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici".
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985
