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Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo e' corrisposto direttamente all'istituto mutuante. Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonche' la, Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo. Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia e' prestata dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata, dello Stato e con deposito, della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985
