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L'ammontare delle annualita' del contributo diretto previsto dall'articolo 4 e' stabilito in relazione alla spesa ammissibile risultante dal certificato di collaudo. Il pagamento delle annualita' ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' intervenuta l'approvazione degli atti di contabilita' finale e di collaudo. I mutui possono essere erogati in corso d'opera a richiesta dell'Autorita' ecclesiastica competente, col sistema delle somministrazioni rateali, in base a certificati di avanzamento vistati dal Genio civile, e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985
