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La spesa da ammettere a contributo e' determinata:

  • a)dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici;
  • b)dal costo dell'area che debba essere acquistata;
  • c)dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;168~art7 · fonte su Normattiva