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La spesa da ammettere a contributo e' determinata:
- a)dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici;
- b)dal costo dell'area che debba essere acquistata;
- c)dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985
