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Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge. Alla Pontificia commissione per l'arte sacra e' corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa ammessa a contributo. L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985
