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I benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, numero 2522, quale risulta modificata dai precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concessi anche per la ricostruzione dei seguenti edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915:

  • 1)chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali e coadiutoriali;
  • 2)chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa, officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;
  • 3)locali annessi o comunque pertinenti alle chiese sopradette, purche' adibiti a suo tempo ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abilitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse. La spesa da ammettersi ai benefici suddetti e' determinata dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'interno, sulla base della perizia del danno presentata dagli Ordinari diocesani e previo esame del progetto approvato dalla Pontificia commissione per l'arte sacra.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;168~art9 · fonte su Normattiva