Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovra' venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art17 · fonte su Normattiva