I funzionari e gli agenti contabili dello Stato e comunque tutti coloro che essendone obbligati omettano di effettuare il versamento previsto dall'articolo 1 sono responsabili per il danno che deriva allo Stato dalla mancata percezione delle entrate; ove, tuttavia, le somme non versate, secondo le modalita' e i tempi previsti dallo stesso articolo 1, siano recuperate o siano state spese per fini legittimi, i responsabili del mancato versamento sono tenuti in solido al pagamento a favore dello Stato degli interessi legali sull'ammontare delle somme percepite e non versate, calcolati per l'intero periodo per il quale le somme stesse restarono sottratte alla disponibilita' della Tesoreria, ovvero calcolati per il periodo di tempo intercorso dal momento della percezione a quello della spesa.

Testo vigente dal 15 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1041~art6 · fonte su Normattiva