Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.
Testo vigente dal 2 aprile 1963
Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.
Testo vigente dal 2 aprile 1963
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art23 · fonte del testo