La pesca nella laguna di Venezia e' soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, in quanto compatibili con la presente legge. Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali. La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art24 · fonte del testo