Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Art. 10-quinquies — Autorizzazione individuale di trasferimento

Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantita' e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o piu' spedizioni, quando:

  • a)la domanda di autorizzazione e' limitata a un solo trasferimento;
  • b)e' necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;
  • c)e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;
  • d)sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b). Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art10quinquies · fonte su Normattiva