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Miscellanea
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Legge 9 luglio 1990, n. 185
- Aggiornato al
- 10 dicembre 2013
- Articoli
- 46
- Versioni storiche
- 82
Capo I — Disposizioni generaliartt. 1-5
Capo II — Organismi di coordinamento e controllo e autorità nazionale competenteartt. 6-8
- Art. 6Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa
- Art. 7Comitato Consultivo
- Art. 7-bisMinistero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)
- Art. 7-terIndirizzi e direttive generali
- Art. 8Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento
Capo III — Autorizzazioni alle trattativeartt. 9-10
Capo IV — Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamentoartt. 10-bis – 16
Sezione I — Trasferimenti intracomunitari
- Art. 10-bisAutorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari
- Art. 10-terAutorizzazione generale di trasferimento
- Art. 10-quaterAutorizzazione globale di trasferimento
- Art. 10-quinquiesAutorizzazione individuale di trasferimento
- Art. 10-sexiesCertificazione delle imprese
- Art. 10-septiesObblighi dei fornitori
- Art. 10-octiesProcedure doganali
Sezione II — Operazioni per i paesi non appartenenti all'unione europea
Capo V — Obblighi delle impreseartt. 17-22
- Art. 17(Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare
- Art. 17-bisOneri posti a carico dei soggetti interessati
- Art. 18Lista dei materiali
- Art. 19Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri
- Art. 20Utilizzo delle autorizzazioni
- Art. 20-bisAttività di controllo
- Art. 20-terPoteri di vigilanza
- Art. 21Seminari, soggiorni di studio e visite
- Art. 22Divieti a conferire cariche
