Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 9 — Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale

E' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attivita' di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonche' per la loro diffusione all'estero. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:

  • a)gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
  • b)i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonche' i criteri e le modalita' di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
  • a)per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico e' inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
  • b)nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62~art9 · fonte su Normattiva