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L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ha per scopo:

  • a)il finanziamento di lavori all'estero, anche in partecipazione, da parte di imprese italiane appaltatrici dei lavori medesimi a seguito di gare internazionali o di regolari contratti purche' i crediti relativi a tali lavori siano garantiti dalla gestione statale italiana dei crediti all'esportazione o da altri istituti od enti italiani o esteri, esercenti l'assicurazione dei crediti dilazionati;
  • b)la concessione di prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole e medie industrie situate all'estero;
  • c)la concessione di prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati a lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni od enti che abbiano per scopo l'assistenza delle collettivita' italiane all'estero ed, in genere, la elevazione morale e culturale delle collettivita' medesime;
  • d)il finanziamento di iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettivita' italiane residenti all'estero;
  • e)il finanziamento di iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali intesi ad assicurare e potenziare la presenza ed il prestigio dell'Italia nei Paesi dove piu' consistenti sono le collettivita' italiane, nell'ambito dei mezzi che all'uopo gli saranno attribuiti;
  • f)la partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazioni nei limiti ed ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;
  • g)l'anticipazione di somme per cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero ad imprese italiane appaltatrici od a collettivita' italiane od a cooperative di lavoratori italiani residenti all'estero, quando cio' serva per agevolare anche l'impiego di mano d'opera italiana;
  • h)il finanziamento in via eccezionale di lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente od indirettamente alla assistenza dei lavoratori italiani emigranti o emigrati;
  • i)la partecipazione in imprese o enti, sia nazionali che esteri, i cui scopi prevedano in via esclusiva attivita' atte a migliorare l'occupazione e la sistemazione dei lavoratori italiani all'estero;
  • l)la concessione di finanziamenti e la effettuazione di operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero;
  • m)la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero;
  • n)l'effettuazione di operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali;
  • o)la raccolta di elementi e notizie relativi a lavori da compiersi all'estero, al movimento commerciale e alla situazione dei mercati, anche in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

Testo in vigore dal 30 novembre 1970 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;866~art2 · fonte del testo