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L'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, e' abrogato. La separata gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avra' termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti i cespiti di tale gestione costituiti dal saldo delle posizioni debitorie e creditizie, dalle disponibilita' liquide e da ogni altra attivita' di compendio valutate in relazione al grado di esigibilita', scadenza, quotazioni dei cambi e valore di mercato, formeranno oggetto di apposito rendiconto da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro entro i successivi tre mesi. Il saldo netto di tale rendiconto verra' accreditato dall'istituto al Ministero del tesoro, il quale e' autorizzato ad utilizzarlo fino all'importo di lire 3.000.000.000 (tre miliardi) per partecipare all'aumento di capitale previsto dal precedente articolo 1. La parte residua del predetto saldo netto sara' pure conferita all'Istituto per essere destinata alla costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attivita' dell'Istituto l'eventuale rimanenza di tale fondo sara' versata al Tesoro dello Stato. Il servizio di ammortamento del prestito obbligazionario emesso a norma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 717, continuera' ad essere effettuato dal Tesoro dello Stato in conformita' al successivo articolo 4 della legge stessa.
Testo in vigore dal 30 novembre 1970 al 1 gennaio 1994
