Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati
Art. 8
Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.
Testo vigente dal 28 febbraio 1990
