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Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane puo' autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art16 · fonte del testo