Art. 1 — Concorso per esami e titoli e concorso per titoli
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La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli. I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1 ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. I posti che si renderanno vacanti e disponibili per cause diverse nello stesso periodo di tempo saranno attribuiti in aumento ai due concorsi secondo le aliquote di cui al successivo articolo 2. I concorsi predetti saranno giudicati da un'unica commissione.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
