Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici
Art. 2 — Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi
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I posti di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti:
- a)per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di "ottimo" in ciascun anno;
- b)per gli altri due terzi con il concorso per esame e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di "ottimo" in ciascun anno. Qualora i direttori didattici, in tale qualita', abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la meta' del servizio previsto dalle lettere a) e b) del comma precedente, deve essere di servizio effettivo nella direzione didattica. I periodi di servizio, indicati nelle lettere a) e b), sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facolta' di magistero o della laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facolta' di lettere e filosofia.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
