Art. 4 — Punteggio per il concorso per esami e titoli
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La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti. Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio. I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute. Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attivita' didattica e professionale. Il Ministro per la pubblica istruzione su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio. La commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove d'esame.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
