Art. 5 — Punteggi per il concorso per titoli
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La commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per i titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio. I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute. Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attivita' didattica e professionale. Il Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
