Art. 6 — Commissione giudicatrice dei concorsi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli e di quello per titoli e' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed e' composta da: un professore ufficiale di filosofia, pedagogia o psicologia appartenente ad una facolta' di magistero o di lettere, che la presiede; due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di secondo grado; un ispettore centrale; un ispettore scolastico. Non si puo' fare parte della commissione per due concorsi consecutivi. Alla commissione e' aggregato, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe. Qualora il numero complessivo dei candidati di entrambi i concorsi sia superiore a 800, sara' nominata una sottocommissione con l'incarico di espletare il concorso per titoli.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
