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Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalita', richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto fino al 30 giugno 1957, sono prorogate al 30 giugno 1962, con le aggiunte e le modifiche contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 25 luglio 1957 al 1 luglio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-08;579~art1 · fonte del testo