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L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e' modificato come segue: "Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe. Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio. Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalita' liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore".

Testo in vigore dal 25 luglio 1957 al 1 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1957-07-08;579~art2 · fonte del testo