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L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e' modificato come segue: "I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalita' consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse. Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede. I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province. Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente. Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilita', le Intendenze di finanza provvedono affinche' il carico suindicato sia, in tutto ed in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale. In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge".

Testo in vigore dal 25 luglio 1957 al 1 luglio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-08;579~art3 · fonte del testo