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Il fondo di cui all'art. 2 della presente legge e' stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 10 miliardi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 25 luglio 1957 al 1 luglio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-08;579~art4 · fonte del testo