Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'. I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta', se uomini e del 60° anno di eta', se donne. Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 1.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art3 · fonte del testo