Art. 51 — Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta
Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini e del sessantesimo anno di eta', se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di eta'.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
