I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo. I salariati di ruolo, assunti cioe' stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti. I salariati non di ruolo, assunti cioe' a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art1 · fonte del testo