Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 1 — Iscrizione a ruolo
Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art1 · fonte su Normattiva