In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1 settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o - per le maestranze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art23 · fonte del testo