A decorrere dal 1 settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di "incaricati stabili" ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo art. 3, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico-economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.

Testo vigente dal 1 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;538~art2 · fonte del testo