Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacita' e rendimento di ciascuno. Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre. Avverso la qualifica attribuita e' ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art9 · fonte del testo