Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione:

  • a)la 5ª classe di paga, se nella prova d'arte, od in esito all'esperimento pratico, riportino il punteggio di 20/20;
  • b)la 4ª classe di paga, se riportino 19/20;
  • c)la 3ª classe di paga, se riportino 18/20;
  • d)la 2ª classe di paga, se riportino 17/20;
  • e)la 1ª classe di paga, se riportino 16/20. Non ottengono l'ammissione i candidati i quali, nell'esecuzione della prova d'arte o dell'esperimento pratico suddetti, riportino un punteggio inferiore ai 16/20, punteggio che non puo' dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili. Ai salariati non di ruolo, assegnati, invece, alle categorie 3ª, 4ª e 7ª va attribuita, in ogni caso, la classe di paga iniziale della rispettiva categoria.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art10 · fonte del testo