Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.
- Art. 1 — Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra
- Art. 2 — Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità
- Art. 3 — Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime
- Art. 4 — Assegni di cumulo
- Art. 5 — Indennità di assistenza e di accompagnamento
- Art. 6 — Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria
- Art. 7 — Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra
- Art. 8 — Esonero dal servizio militare
- Art. 9 — Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti
- Art. 10 — Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria
- Art. 11
- Art. 12 — Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore
- Art. 13 — Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale
- Art. 14 — Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra
- Art. 15 — Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra
- Art. 16 — Assegno di incollocabilit
- Art. 17 — Ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra
- Art. 18 — Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale
- Art. 19 — Ricorso alla Corte dei conti
- Art. 20 — Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento
- Art. 21 — Decorrenza benefici
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24 — Onere di bilancio e copertura finanziaria
- Art. 25 — Indennità integrativa speciale