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La GEPI deve definire i programmi di disimpegno, anche prevedendo ipotesi di riconversione produttiva delle aziende, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ad eccezione dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonche' delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. A tal fine deve presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di disimpegno relativi agli interventi in essere in tali aree, sentite le regioni interessate. La GEPI deve presentare relazioni analitiche separate per gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno e negli altri territori di cui ai decreti indicati nel precedente comma e per quelli nei territori in cui e' prevista la cessazione della sua attivita'. La GEPI provvede a nuovi interventi nel Mezzogiorno solo per le attivita' industriali private preesistenti che rientrino nelle dimensioni minime e massime fissate dal CIPI.

Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;442~art3 · fonte su Normattiva