Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012. 158 parole tolte.

tolto: Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalita' relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza. Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art8 · fonte del testo