Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facolta' o di corsi di laurea nella stessa localita' in cui ha sede l'Universita' statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

Testo vigente dal 9 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-11-30;924~art2 · fonte su Normattiva