Art. 39 — Riconoscimento degli studi
Gli studenti iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ad uno dei corsi funzionanti nelle citta' sedi delle Universita' o facolta' statali istituite ai sensi degli articoli 7 e 23, l'ordinamento dei quali sia ritenuto conforme ad un corso di laurea universitario, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facolta' statali o riconosciute dallo Stato, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello o a quelli per i quali abbiano superato almeno la meta' degli esami previsti nel piano di studi. Sono riconosciuti validi, ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati, previo giudizio positivo su una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, atta ad accertare il grado di preparazione complessiva degli allievi. La conformita' dei corsi a un corso di laurea universitario, il riconoscimento degli esami, nonche' le modalita' ed i contenuti della prova scritta o pratica e del colloquio saranno stabiliti dai rispettivi consigli di facolta' o comitati ordinatori. Qualora il giudizio non sia favorevole, il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore determina, in relazione al risultato conseguito, l'anno di corso al quale lo studente puo' iscriversi e gli esami riconosciuti. L'iscrizione dovra' essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al primo comma.
Testo vigente dal 23 agosto 1982
