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Il sovrintendente e' preposto alla direzione dell'attivita' dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attivita' da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. Il sovrintendente e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo su proposta del Consiglio comunale della citta' sede dell'ente, od istituzione. Il sovrintendente puo' essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 SETTEMBRE 1987, N. 374, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 450)).

Testo in vigore dal 13 settembre 1987 al 23 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art11 · fonte su Normattiva