Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 19 — Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art19 · fonte su Normattiva