Nella disciplina legislativa sul trattenimento in servizio, a fini di tutela previdenziale, al di la' del limite d'età fissato per il collocamento a riposo, il bene costituzionalmente protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione "al minimo", mentre non gode di uguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo, onde rientra nella discrezionalità del legislatore, statale o regionale, sempre che non sia violato il canone della razionalità, introdurre in tale materia, apprezzando le differenti esigenze delle varie categorie dei pubblici dipendenti, le disposizioni che ritenga più idonee. In base a tali principi, pertanto, non può dirsi in contrasto con i precetti costituzionali che garantiscono ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in vecchiaia, e a tutti i cittadini il diritto al lavoro, l'art. 6, secondo comma, della legge n. 312 del 1984, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - per i quali gli accordi collettivi di lavoro prevedono il limite massimo di sessanta anni per il collocamento a riposo - l'applicabilità dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo così a tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di età (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 38, secondo e quarto comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge 13 luglio 1984, n. 312, 'in parte qua'). - Riguardo ai principi su ribaditi, v. S. nn. 90 e 374 del 1992; 440, 490 e 491 del 1991, O. nn. 170, 347, 434, 442 del 1992.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 6 Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate