Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Art. 23 — Teatri e locali
I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.
Testo vigente dal 16 settembre 1967
