Art. 5 — Benefici e incentivi fiscali
Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione». Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze». Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.
Testo vigente dal 12 dicembre 2017
